Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 89.
Durata degli interventi

1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine sino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti.
2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.
3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.
4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina