Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 73-bis.
Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti

La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

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