Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1
l.
Limitatamente alla XVI legislatura, se un Gruppo parlamentare costituitosi all'inizio della medesima legislatura e non rappresentato nel Consiglio di Presidenza avanza richiesta di elezione di un Segretario ai sensi dell'
articolo 5, comma 2-bis
, sulla stessa il Consiglio di Presidenza delibera disponendo che l'elezione abbia luogo anche in deroga al
terzo periodo del medesimo comma
.
2.
Tutte le volte che, per effetto dell'accoglimento della richiesta, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, si procede altresì alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.
3.
L'elezione avviene con un'unica votazione e ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti i Senatori che, essendo iscritti al Gruppo che ha avanzato la richiesta di elezione ai sensi dell'
articolo 5, comma 2-bis
, ovvero, nel caso previsto dal
comma 2
, a tale Gruppo e a uno dei Gruppi di maggioranza, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per ciascuno dei predetti Gruppi. Si applicano i
commi 2-ter
, primo periodo,
2-quater
e
4 del richiamato articolo 5
.
4.
La disposizione transitoria di cui al presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Inserimento dell' articolo 169. Modifica efficace a partire dal 21/11/2009. Deliberazione, Senato della Repubblica del 18/11/2009.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971