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Art. 144-quater.
Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea 1

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.
2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento dell' articolo 144.quater. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003.

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