Versione in vigore dal 14/02/2003 ad oggi
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Art. 142.
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea 1

1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14ª Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.
3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14ª Commissione permanente.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 142. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

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