Versione in vigore dal 23/12/1983 ad oggi
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Art. 69.
Polizia del Senato

1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente.
2. Il Presidente può incaricare i Senatori Questori, anche individualmente, affinché, assistiti dal Segretario generale, diano alla guardia di servizio, posta alla diretta dipendenza funzionale dello stesso Presidente, gli ordini necessari e concertino con le autorità competenti le opportune disposizioni.
3. La Forza Pubblica - compresa la Polizia Giudiziaria - non può entrare nella sede del Senato, né in qualsiasi altro edificio ove abbiano sede Commissioni, servizi e uffici del Senato, se non per ordine del Presidente. Lo stesso divieto vale per gli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali, nei quali la Forza Pubblica - compresa la Polizia Giudiziaria - non può entrare se non per ordine dato dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della Camera dei Deputati.
4. La Forza Pubblica non può entrare nelle aule dell'Assemblea e delle Commissioni se non per ordine del Presidente del Senato e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

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