Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 64.
Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza

1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei Deputati e l'ufficio di Presidenza è quello della Camera.
2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina