Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 57.
Pubblicità delle sedute

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina