Versione in vigore dal 30/04/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 28.
Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi

Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge ; in sede redigente per l'esame e la deliberazione dei singoli articoli1 di disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione finale2 ; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Il testo: "l'approvazione dei singoli articoli" è stato sostituito da "la deliberazione dei singoli articoli". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

2 Il testo: "approvazione finale" è stato sostituito da "votazione finale". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina