Versione in vigore dal 30/04/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 80.
Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione1

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla commissione a riferire oralmente e sulla inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Il testo: "Iniziative legislative conseguenziali ad un dibattito," è stato sostituito da "Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito,". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

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