Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 6.
Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di presidenza provvisorio.
2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all' articolo 5 è fatto senza indugio da otto senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

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