Versione in vigore dal 01/12/1988 al 14/02/2003
(consulta l'indice)
Art. 23.
Giunta per gli affari delle Comunità europee 1
1.
All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai Gruppi parlamentari, con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventiquattro componenti della Giunta per gli affari delle Comunità europee.
2.
La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all'attività ed agli affari delle Comunità europee ed alla attuazione degli accordi comunitari.
3.
Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.
4.
Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere - o, nei casi di cui al
comma 3 dell'art. 144
, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, e successive modificazioni ed integrazioni, sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonchè esaminare gli affari e le relazioni di cui all'
articolo 142
. La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Sostituzione dell' articolo 23. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971