Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 131.
Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato
1.
Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono contemporaneamente assegnate alle commissioni competenti per materia ed alla 5ª commissione permanente.
2.
Le commissioni affidano ad uno o più senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della commissione.
3.
Entro il mese di giugno di ciascun anno le commissioni competenti per materia inviano alla 5ª commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.
4.
La 5ª commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale alla assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.
5.
La relazione generale della 5ª commissione permanente è di norma discussa dall'assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.
6.
I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla commissione competente per materia. La commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la commissione invia un apposito rapporto alla 5ª commissione permanente perché questa riferisca anticipatamente all'assemblea.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971