Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 84.
Iscrizioni a parlare

1.1 Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo la organizzazione della discussione, ai sensi dell' ultimo comma dell'articolo 55 , il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.
2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre 24 ore dallo inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.
3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori apartenenti a Gruppi parlamentari diversi.
4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.
5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate all'articolo 55 e approvate con delibera del Senato della Repubblica in data 30/11/1988. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

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