Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
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Art. 141.
Esame delle petizioni

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.
2.1 Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell' articolo 80 , la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.
3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione del comma 2. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

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