Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 110.
Interventi nel corso della votazione

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

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