Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 70.
Divieto di ingresso degli estranei nell'aula - Ammissione alle tribune

1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'aula durante le sedute.
2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei questori.

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