Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
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Art. 128.
Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria
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1.
Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge finanziaria devono essere presentati alla 5ª Commissione permanente. I senatori che non facciano parte della 5ª Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.
2.
Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5ª Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
3.
Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.
4.
È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.
5.
I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
6.
Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria o estranee all'oggetto della legge di bilancio o della legge finanziaria, come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Sostituzione dell' articolo 128. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971