Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 140.
Petizioni

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.
2. La petizione viene quindi comunicata in sunto alla Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.

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