Versione in vigore dal 30/04/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 71.
Polizia delle tribune

1. Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune debbono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. I Commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare1 la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.
3. Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente munite di regolare biglietto d'entrata.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Il testo: "fanno sgombrare" è stato sostituito da "fanno sgomberare". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

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