Versione in vigore dal 24/03/1982 al 01/12/1988
(consulta l'indice)
Art. 78.
Disegni di legge di conversione di decreti-legge
1
1.
Nel caso previsto dall'
articolo 77 della Costituzione
il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.
2.
Il disegno di legge, presentato dal Governo o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente e contestualmente alla 1ª Commissione permanente.
3.
La 1ª Commissione permanente, nel termine fissato dal Presidente del Senato e comunque non oltre 4 giorni dall'assegnazione, riferisce all'Assemblea, anche con relazione orale, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'
articolo 77, comma 2, della Costituzione
, sentito il parere della Commissione competente, che può essere comunicato anche oralmente dal Presidente della Commissione stessa o da un senatore da lui delegato.
4.
In Assemblea, sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione, un senatore per ciascun Gruppo parlamentare può prendere la parola per non più di 10 minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal loro Gruppo.
5.
Se l'Assemblea si pronuncia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'
articolo 77, comma 2, della Costituzione
, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.
6.
Se l'Assemblea si pronuncia per la sussistenza dei presupposti richiesti dall'
articolo 77, comma 2, della Costituzione
, i termini relativi all'ulteriore corso della discussione del disegno di legge di conversione sono fissati, apprezzate le circostanze, dal Presidente del Senato. Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è iscritto in ogni caso all'ordine del giorno dell'assemblea entro 25 giorni dalla presentazione.
7.
Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Sostituzione dell' articolo 78. Modifica efficace a partire dal 24/03/1982. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 10/03/1982
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971