Versione in vigore dal 24/03/1982 al 01/12/1988
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Art. 78.
Disegni di legge di conversione di decreti-legge 1

1. Nel caso previsto dall' articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.
2. Il disegno di legge, presentato dal Governo o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente e contestualmente alla 1ª Commissione permanente.
3. La 1ª Commissione permanente, nel termine fissato dal Presidente del Senato e comunque non oltre 4 giorni dall'assegnazione, riferisce all'Assemblea, anche con relazione orale, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall' articolo 77, comma 2, della Costituzione , sentito il parere della Commissione competente, che può essere comunicato anche oralmente dal Presidente della Commissione stessa o da un senatore da lui delegato.
4. In Assemblea, sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione, un senatore per ciascun Gruppo parlamentare può prendere la parola per non più di 10 minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal loro Gruppo.
5. Se l'Assemblea si pronuncia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall' articolo 77, comma 2, della Costituzione , il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.
6. Se l'Assemblea si pronuncia per la sussistenza dei presupposti richiesti dall' articolo 77, comma 2, della Costituzione , i termini relativi all'ulteriore corso della discussione del disegno di legge di conversione sono fissati, apprezzate le circostanze, dal Presidente del Senato. Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è iscritto in ogni caso all'ordine del giorno dell'assemblea entro 25 giorni dalla presentazione.
7. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 78. Modifica efficace a partire dal 24/03/1982. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 10/03/1982

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