Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 114.
Votazioni per alzata di mano e controprova

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.
2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogniqualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'aula.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina