Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 92.
Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

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