Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
(consulta l'indice)
Art. 41.
Procedura delle Commissioni in sede deliberante
1.
Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100
. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei
commi 1 e 2 dell'articolo 116
e nel
comma 6 dell'articolo 118
- è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.
2.
La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.
3.
Se il Senatore proponente del disegno di legge o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.
4.
Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.
5.
Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, nonché quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione, devono essere presentati entro le 24 ore dall'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª Commissione permanente e alla 1ª Commissione permanente. Il termine per il parere è di 8 giorni a decorrere dalla data dell'invio. Si applicano le disposizioni dei
commi 4 e 5 dell'articolo 40
.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971