Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
(consulta l'indice)

Art. 109.
Annunci e dichiarazioni di voto

1. Ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.
2. Fatta eccezione per i casi in cui il regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un senatore per ciascun gruppo parlamentare può, prima di ogni votazione, fare una dichiarazione di voto a nome del gruppo di appartenenza, per non più di quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal loro gruppo.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina