Versione in vigore dal 01/03/1971 al 23/12/1983
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Art. 69.
Polizia del Senato

1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente, assistito dai questori, che danno alla guardia di servizio gli ordini necessari e concertano con le autorità competenti le opportune disposizioni.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

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