Versione in vigore dal 01/03/1971 al 30/04/1971
(consulta l'indice)

Art. 80.
Iniziative legislative conseguenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla commissione a riferire oralmente e sulla inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

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