Versione in vigore dal 01/03/1971 al 30/04/1971
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Art. 78.
Disegni di legge di conversione dei decreti-legge

1. Nel caso previsto dall' articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli il disegno di legge di conversione, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni. Il disegno di legge è subito deferito all'esame della commissione competente.
2. Nella discussione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge tutti i termini sono ridotti alla metà.
3. È sempre in facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, fissare termini più brevi.

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