Versione in vigore dal 01/03/1971 al 30/04/1971
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Art. 167.
Approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni

1. Il Senato adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ciascun senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla giunta per il regolamento.
3. La giunta riferisce all'assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.
4. In assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno 48 ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della giunta. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.
5. Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia otto senatori possono chiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.
7. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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