Attività non legislative

Documento VII n. 108

XIII Legislatura

Sentenza n. 361 del 26 ottobre 1998 con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 1) dell'articolo 513, comma 2, ultimo periodo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'articolo 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale; 2) dell'articolo 210 del codice di procedura penale nella parte in cui non ne È prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero; 3) dell'articolo 238, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'articolo 210 del codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'articolo 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale (Doc. VII, n. 108). Sentenza n. 361 del 26 ottobre 1998.

Titolo breve: Sentenza n. 361 del 26.10.98


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 2 novembre 1998; annunciato nella seduta n. 475 del 3 novembre 1998

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 4 novembre 1998
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 4 novembre 1998




Informazioni aggiuntive

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