Mercoledì 12 Gennaio 2022 - 394ª Seduta pubblica
(La seduta ha inizio alle ore 09:35)
L'Assemblea ha approvato il ddl 2463, conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (c.d. super green pass). Il testo passa alla Camera dei deputati.
Il relatore, sen. Pagano (FIBP), ha riferito sul provvedimento che si compone di 10 articoli, suddivisi in 3 Capi. Nell'ambito del Capo I, che modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione, l'articolo 1 specifica che l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 comprende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario. Resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica. Per gli esercenti una professione sanitaria, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è demandato agli ordini professionali, mediante verifica dei certificati verdi COVID-19, ed è confermato il principio della sospensione da ogni attività lavorativa per il caso di inadempimento. L'articolo 2, a decorrere dal 15 dicembre 2021, estende l'obbligo vaccinale a nuove categorie personale. Si dispone che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa; si definisce la procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale e per l'eventuale conseguente sospensione dell'attività lavorativa, senza retribuzione, per non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono attribuiti contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento nel quale i soggetti sostituiti, avendo adempiuto l'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Infine, sono stabilite le sanzioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali, nonché per i mancati controlli da parte dei soggetti preposti. Il Capo II riguarda l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19. In particolare, l'articolo 3 integra, a decorrere dal 15 dicembre 2021, la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, e riduce da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato verde generato dal completamento di un ciclo di vaccinazione o dall'eventuale dose unica prevista e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo. L'articolo 4 inserisce gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi. L'articolo 5 stabilisce il principio secondo cui, nelle zone gialle e arancioni, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Nell'ambito del Capo III, concernente i controlli e le campagne d'informazione, l'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del rispetto del possesso delle certificazioni verdi.
Il relatore, infine, ha dato conto degli emendamenti proposti dalla Commissione: l'obbligo vaccinale è esteso agli studenti impegnati nei tirocini per le professioni sanitarie e al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; è specificato che l'esenzione dalla somministrazione del vaccino per motivi di salute possa essere accordata solo dal medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore; sono introdotte specificazioni per porre rimedio a problemi riscontrati nella verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario; sono previste modalità per la verifica dell'adempimento dell'obbligo da parte dei dirigenti scolastici e delle figure equiparate. Si chiarisce che la sostituzione temporanea del personale non vaccinato si applica, oltre che ai docenti, al personale educativo e ATA, e che l'obbligo di possesso del green pass riguarda anche i titolari dei servizi di ristorazione. Nelle pubbliche amministrazioni è introdotto un permesso di lavoro per la somministrazione del vaccino.
Nella discussione generale, i sen. Crucioli e Bianca Granato (Misto) hanno affermato che il super green pass viola principi costituzionali fondamentali ed è privo di fondamento scientifico: i rapporti su rischi e benefici della vaccinazione non saranno disponibili prima del 2024. Per alcune specifiche affermazioni, la Presidenza ha comminato una censura alla sen. Granato (Misto). Le sen. Drago e Garnero Santanché (FdI) hanno evidenziato che il green pass non ha sortito gli effetti sperati e l'andamento epidemiologico dimostra errata la scelta del Governo di puntare esclusivamente sul certificato verde; l'introduzione dell'obbligo vaccinale richiederebbe inoltre un intervento coerente sulla disciplina del consenso informato e degli indennizzi. Anche il sen. Coltorti (M5S) ha espresso perplessità sul provvedimento e sull'efficacia del vaccino rispetto alla variante Omicron, mentre la sen. Binetti (FIBP) ha rilevato che al momento non vi è uno strumento più efficace del vaccino per contenere l'epidemia.
Sono stati approvati tutti gli emendamenti della Commissione: 1.6 (testo 2), 1.12 (testo 2), 1.16, 1.17, 1.25, 1.29, 2.90, 2.18, 2.46, 2.0.4 (testo 3), 4.28, 9.3 (testo 3), 9.0.1 e la proposta di coordinamento n.1. L'ordine del giorno G1.100 della Commissione impegna il Governo, nel prossimo provvedimento di urgenza, a garantire un pieno riconoscimento normativo per eventuali richieste di indennizzo di soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione. Il Governo ha accolto un ordine del giorno, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 5.0.6 (testo 2) a prima firma della sen. De Petris (Misto-LeU), che impegna a individuare le soluzioni più adeguate per consentire la fruizione di tamponi antigenici.
Hanno dichiarato voto finale favorevole i sen. Annamaria Parente (IV-PSI), Valeria Valente (PD), Ruotolo (Misto-LeU), Maria Rizzotti (FIBP), Augussori (L-SP) e Toninelli (M5S). Hanno dichiarato voto contrario, con diverse motivazioni, il sen. Zaffini (FdI) e il sen. Paragone (Misto).
(La seduta è terminata alle ore 23:14 )