Martedì 14 Dicembre 2021 - 386ª Seduta pubblica
(La seduta ha inizio alle ore 16:30)
La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori fino al 24 dicembre: la settimana corrente è dedicata prevalentemente all'esame della legge di bilancio in 5a Commissione; restano confermate, domani alle ore 16, le comunicazioni del Presidente del Consiglio sul prossimo vertice europeo. Lunedì 20 dicembre alle ore 12 l'Assemblea esaminerà la delega in materia di disabilità, collegata alla manovra; martedì 21 dicembre alle ore 9.30 saranno discussi rendiconto e bilancio interno del Senato; seguirà la discussione della legge di bilancio che proseguirà mercoledì 22 dicembre dalle ore 9.30. Giovedì 23 dicembre, e se necessario venerdì 24 dicembre, sarà esaminato il decreto-legge di attuazione del PNRR, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera.
Il sen. Ciriani (FdI) ha criticato il calendario definendolo un percorso a tappe forzate, che non consente un esame adeguato degli importanti argomenti previsti, la sua proposta di non esaminare la delega sulle disabilità lunedì 21 dicembre è stata respinta.
L'Assemblea ha approvato con modifiche, dalla sede redigente, il ddl 882, disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Il testo torna alla Camera dei deputati.
Il relatore, sen. Mirabelli (PD), ha illustrato il ddl che inserisce nel codice penale le disposizioni a tutela del patrimonio culturale, oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali, con l'obiettivo di ridefinire l'assetto della disciplina e di inasprire il trattamento sanzionatorio. L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 19 nuovi articoli (da 518-bis a 518-vicies). L'articolo 518-bis del codice penale punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni. L'articolo 518-ter punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. L'articolo 518-quater del codice penale punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. L'articolo 518-quinquies punisce con la reclusione da 4 a 12 anni l'impiego illecito di beni culturali. L'articolo 518-sexies del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali. L'articolo 518-septies punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni. L'articolo 518-octies del codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. L'articolo 518-novies punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. L'articolo 518-decies del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'uscita o esportazione illecite di beni culturali. L'articolo 518-undecies punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici; in caso di condotte colpose si applica la reclusione fino a 2 anni. L'articolo 518-terdecies punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. L'articolo 518-quaterdecies punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro la contraffazione di opere d'arte. L'articolo 518-sexiesdecies punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni. L'articolo 518-septiesdecies reca le circostanze aggravanti. L'articolo 518-duodevicies reca circostanze attenuanti. L'articolo 518-undevicies dispone la confisca penale obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. L'articolo 518-vicies dispone l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale. L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo titolo VIII-bis - una nuova contravvenzione: l'articolo 707-bis, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli", la cui fattispecie è punita con l'arresto fino a 2 anni. Tra le modifiche approvate in Commissione, il relatore ha segnalato l'inserimento del furto di beni culturali appartenenti allo Stato rinvenuti nel sottosuolo e nei fondali marini (con l'aggravante se il reato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca) e la non punibilità delle condotte nei casi di utilizzo personale.
Approvati i cinque articoli, hanno svolto dichiarazione di voto favorevole i sen. Daniela Sbrollini (IV-PSI), Balboni (FdI), Anna Rossomando (PD), Loredana De Petris (Misto-LeU), Cangini (FIBP), Urraro (L-SP) e Trentacoste (M5S).
L'Assemblea ha approvato, dopo l'esame in sede redigente, il ddl 2086, recante modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio. Il testo passa alla Camera.
Il relatore, sen. Pepe (L-SP), ha richiamato la necessità di dare un chiaro segnale per arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente e autolesioniste. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme social che permettono la circolazione dei contenuti istigatori. Il ddl colma quindi una lacuna giuridica prevedendo, all'articolo 1, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. L'articolo 2 prevede un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. L'articolo 3 detta obblighi, in capo ai gestori di piattaforme digitali, di controllo, rimozione e oscuramento di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo e prevede sanzioni per gli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero.
Dopo la votazione dei singoli articoli, hanno svolto dichiarazione di voto favorevole i sen. Cucca (IV-PSI), Isabella Rauti (FdI), Mirabelli (PD), Grasso (Misto-LeU), Caliendo (FIBP), Pillon (L-SP), Elvira Evangelista (M5S).
(La seduta è terminata alle ore 18:49 )