Martedì 5 Marzo 2019 - 96ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 16:39)

In apertura di seduta il Presidente del Senato ha ricordato le iniziative assunte nella settimana della donna e ha offerto un omaggio floreale a tutte le senatrici. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 28 marzo: la prossima settimana sarà dedicata ai lavori delle Commissioni; martedì 19 marzo il Presidente del Consiglio renderà comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo; mercoledì 20 sarà votata la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Salvini; seguirà l'esame della mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro Toninelli e del ddl sul salario minimo. Nella settimana dal 26 al 28 marzo è prevista la terza lettura dei ddl su reddito di cittadinanza e pensioni e sulla legittima difesa, nonché la discussione di mozioni sulle riserve auree della Banca d'Italia e sull'autismo. La proposta dei sen. Marcucci (PD) e Malan (FI) di anticipare alla prossima settimana la mozione di sfiducia al Ministro Toninelli è stata respinta; respinta anche la proposta della sen. De Petris (Misto-LeU) di calendarizzare per martedì prossimo la ratifica della Convenzione di Faro.

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1063, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1,recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il sen. Bagnai (L-SP), in sostituzione della sen. Bottici (M5S), ha svolto la relazione, ricordando che il decreto è stato adottato dal Governo a fronte del commissariamento della banca disposto dalla BCE dopo che l'assemblea dei soci ha rifiutato l'ipotesi di aumentare il capitale. Il Capo I disciplina la concessione della garanzia dello Stato su specifici strumenti finanziari emessi dalla Banca Carige (articoli 1-8) e sui finanziamenti erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance - ELA, articoli 9-10). La garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Commissione europea; è limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine della Banca; è onerosa, incondizionata, irrevocabile, a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi. Il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca. Entro due mesi dalla concessione della garanzia, ove le passività non siano già state rimborsate, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, da sottoporre alla Commissione europea. Per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia la Banca Carige S.p.A. è soggetta a vincoli stringenti con riferimento alle operazioni che riguardano il proprio capitale: non può distribuire dividendi, effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, riacquistare tali strumenti né acquisire nuove partecipazioni. La garanzia può essere concessa anche con riferimento ai finanziamenti erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (ELA). In tal caso, la garanzia statale integra il valore di realizzo del collaterale già stanziato da Banca Carige S.p.A. nell'ambito dell'ELA. In caso di inadempimento, la garanzia viene escussa in esito a quella relativa al collaterale per l'importo residuale dovuto. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione, con particolare riferimento ai limiti, alla determinazione del corrispettivo, alla procedura e all'escussione della garanzia. Il Capo II disciplina gli interventi di rafforzamento patrimoniale, che consistono in una ricapitalizzazione precauzionale pubblica; a tale scopo viene autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di Banca Carige, previa specifica richiesta dell'istituto. La richiesta di ricapitalizzazione precauzionale deve essere preceduta dalla sottoposizione, all'autorità di vigilanza competente, di un programma di rafforzamento patrimoniale. Ove l'attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare la richiesta di intervento dello Stato. La banca deve presentare, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF, e cioè una serie di obblighi volti a impedire il deflusso di fondi. Il MEF può inoltre condizionare la sottoscrizione del capitale di Banca Carige alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale degli istituti interessati alle misure nonché alla limitazione delle retribuzioni degli organi apicali. Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato. Ad esito positivo della valutazione della Commissione UE, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le seguenti misure: interventi di burden sharing, ovvero di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti; aumento di capitale degli istituti interessati e sottoscrizione delle azioni da parte del MEF. In tale secondo caso, il prezzo delle azioni viene calcolato secondo un metodo predefinito, al fine di porvi un limite di legge. Sono poi disciplinate le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di risanamento della banca (cd. burden sharing) e si chiarisce - allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici - che la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, che consistono sostanzialmente nella conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti subordinati in circolazione (sottoscritti dallo Schema volontario di intervento del Fondo Interbancario di tutela dei depositi e da Banco Desio lo scorso novembre). Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il l'articolo 21-bis, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati ai sensi del decreto.

Alla discussione generale, che proseguirà domani mattina, hanno partecipato i sen. Perosino, Fiammetta Modena (FI); Turco (M5S) e Comincini (PD).

(La seduta è terminata alle ore 17:58 )



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