Martedì 26 Febbraio 2019 - 94ª Seduta pubblica
(La seduta ha inizio alle ore 09:30)
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 1018, conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
L'articolo 1 prevede l'istituzione del reddito di cittadinanza (Rdc), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, adeguata agli incrementi della speranza di vita, per nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc. I successivi articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (costituiti, in via principale, da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e dalla sottoscrizione e attuazione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale). Le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dall'articolo 7, che reca anche alcune sanzioni penali e prevede obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni. L'articolo 6 prevede l'istituzione di due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc al fine di attivare e gestire i Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale. Tali piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. L'articolo 8 introduce incentivi in favore: dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza. L'articolo 9 prevede, fino al 31 dicembre 2021, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione (AdR), che si configura come una misura di politica attiva. L'articolo 10 affida al Ministero del lavoro il compito di monitorare il Rdc e di predisporre - sulla base delle informazioni fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili, rilevate anche dalle piattaforme digitali - il rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale. L'articolo 11 prevede le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il ReI (reddito di inclusione) e il Rdc. L'articolo 12 prevede le disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza nonché norme in materia di personale, mentre l'articolo 13 stabilisce che dal mese di marzo 2019 il ReI non potrà più essere richiesto e che, a decorrere dal mese di aprile dello stesso anno, non sarà più riconosciuto né rinnovato. L'articolo 25 prevede l'introduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi dell'INPS e dell'INAIL, ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni dei vertici. L'articolo 26 provvede a prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) il versamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco (tre euro a passeggero), a favore del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L'incremento dell'addizionale sarà destinata all'INPS dal 10 gennaio 2020. L'articolo 27 reca disposizioni in materia di giochi, mentre l'articolo 28 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le coperture per gli oneri di spesa. L'articolo 14 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100). L'articolo 15 opera invece una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia. L'articolo 16 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta opzione donna), estendendone la fruizione per le lavoratrici interessate. L'articolo 17 prevede il blocco per uno specifico periodo temporale degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci, prevedendone altresì il diritto al pensionamento trascorsi tre mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti. L'articolo 18 proroga a tutto il 2019 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, mentre l'articolo 19 dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi a previdenza e assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche nei periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014. Gli articoli da 20 a 24 riguardano il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo e dei corsi di studio universitario; l'esclusione dell'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico; una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, la corresponsione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato e l'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all'indennità di fine servizio per la cessazione dal rapporto di lavoro.
Nella seduta di ieri sono state svolte le relazioni, di maggioranza e di minoranza, e si è tenuta la discussione generale. Oggi, in replica, le relatrici, sen. Catalfo (M5S) e sen. Nisini (L-SP), hanno risposto ai rilievi emersi nella discussione: reddito di cittadinanza e quota cento sono misure affini perché riguardano temi sociali (reinserimento lavorativo, flessibilità in uscita e ricambio generazionale), sono contenute nel contratto di governo, non costituiscono spot elettorali bensì impegni assunti e onorati con coerenza. Il reddito di cittadinanza non è una misura ibrida, ma è in linea con il pilastro sociale europeo che lega lotta alla povertà e reinserimento lavorativo e sociale. I centri per l'impiego non funzionano perché i precedenti Governi, a differenza di quello in carica, non hanno investito nelle politiche attive. Il parere del Garante della privacy non è stato ignorato bensì recepito con emendamenti del Governo; per i comuni è stato incrementato il fondo per la povertà; il terzo settore non è stato ignorato, ma è presente nella presa in carico (agenzie di lavoro e enti di formazione); per le famiglie con due figli è previsto un reddito più che dignitoso; un'attenzione particolare è dedicata alle persone che si prendono cura di disabili. Per quanto riguarda le disposizioni sulle pensioni, l'uscita anticipata non è un obbligo ma un'opportunità e non prevede penalizzazioni. I relatori di minoranza, Toffanin (FI) e Nannicini (PD), hanno ribadito la convinzione che il provvedimento confonda povertà e disoccupazione, non crei posti di lavoro, apra una finestra pensionistica solo per i lavoratori più avvantaggiati. Il Sottosegretario di Stato per il lavoro Cominardi ha ricordato che il reddito di cittadinanza è misura di adeguamento agli standard europei, la platea dei beneficiari è doppia rispetto al reddito di inclusione che non prevedeva attività di formazione; il Governo ha investito un miliardo per centri per l'impiego e servizi sociali, il provvedimento contiene una misura previdenziale specifica a favore delle donne.
Respinta la proposta di non passaggio agli articoli avanzata dal sen. Ferrari (PD), è iniziata la votazione degli emendamenti. Sono stati approvati gli emendamenti della Commissione 2.2, 2.8 (testo 2), 2.512 (testo 2) relativo alla certificazione dei cittadini extra UE, 2.518 relativo al mancato diritto del disoccupato per dimissioni volontarie salve le dimissioni per giusta causa, 3.309. Approvato anche l'emendamento del Governo 3.800, che prevede il parere del Garante per la protezione dei dati personali sul decreto riguardante le spese effettuate con la carta Rdc. All'articolo 4 sono stati approvati l'emendamento del Governo 4.800 sugli istituti di patronato, 4.141 (testo 3) del sen. Pizzol (L-SP) e altri che fissa un numero di ore settimanali non inferiore a otto da offrire per progetti utili nell'ambito dei patti per il lavoro e per l'inclusione, gli emendamenti della Commissione 4.9 (testo 3), relativo alle offerte di lavoro ai componenti con disabilità, 4.23, 4.84, 4.101 (testo 3) sulla congruità dell'offerta di lavoro per famiglie con minori, 4.104, 4.4 (testo 3) che pone gli oneri assicurativi a carico del Rdc e 4.150 (testo 2) riguardante la registrazione nelle piattaforme digitali delle competenze acquisite dal beneficiario di Rdc. All'articolo 5 sono stati approvati gli emendamenti della Commissione 5.64 e 5.48 (testo 2), relativo alla presentazione agli istituti di patronato delle richieste di pensione di cittadinanza, e l'emendamento del Governo 5.800 riguardante il parere del Garante per la protezione dei dati personali. All'articolo 6 è stato approvato l'emendamento del Governo 6.800 (testo 2), che istituisce il sistema informativo del Rdc per l'attivazione dei patti per il lavoro e l'inclusione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, il 6.6 della Commissione e il 6.18 (testo 2) della sen. Matrisciano (M5S) e altri. All'articolo 7 sono stati approvati gli emendamenti della Commissione 7.11, 7.20, 7.31, 7.37, 7.22 (testo 2), il 7.44 (testo 3) del sen. Romano (M5S) e altri, il 7.0.1 (testo 2) della sen. Matrisciano (M5S) e altri che introduce sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. All'articolo 8 sono stati approvati gli emendamenti 8.10 del sen. Laforgia (Misto-LeU) e altri, 8.15, 8.21, 8.28 e 8.52 della Commissione e 8.900 delle relatrici. All'articolo 9, l'emendamento 9.850 del Governo e il 9.0.2 della sen. Matrisciano (M5S) e altri, che introduce disposizioni sui patronati. All'articolo 10, gli emendamenti della Commissione 10.3 e 10.6. All'articolo 11, gli emendamenti 11.800 del Governo e 11.11 della Commissione. All'articolo 12 gli emendamenti 12.850 del Governo, 12.29 e 12.3100 (testo 2) della Commissione. Sono stati poi approvati gli emendamenti 13.1 e 14.27 della Commissione e gli emendamenti del Governo 14.800, sul reclutamento di personale negli uffici giudiziari, 14.0.850 (testo corretto) che introduce la disciplina delle capacità assunzionali di Regioni e enti locali, 14.0.851 sull'utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono stati poi approvati gli emendamenti 18.0.1 della Commissione, relativo alla sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali per i soggetti condannati a gravi pene detentive, 20.5 della Commissione, 20.800 del Governo. Sono stati poi approvati gli emendamenti della Commissione 21.1, 22.8, 23.6, 23.11 (testo 2) e 23.21 (testo 2). All'articolo 25 sono stati approvati gli emendamenti della Commissione 25.5, 25.0.3 (testo 2) e 25.0.4 (trasparenza in materia di trattamenti pensionistici). Sono stati approvati gli emendamenti del Governo 26.0.852 (proroga della cassa integrazione guadagni), 26.0.800 (acconti CIGS in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa), 26.0.801, 26.0.850 (testo corretto), sul trattamento pensionistico del personale ENAV, 26.0.851 (sostegno al reddito per i lavoratori dei call center). Approvati, infine, gli emendamenti della Commissione 27.4, 28.5 e 28.2.
Le dichiarazioni e il voto finale si terranno domani mattina alle 9.30.
(La seduta è terminata alle ore 20:25 )