Mercoledì 8 Aprile 2020 - 205ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 09:30)

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1766 (Cura Italia), Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il relatore, sen. Pesco (M5S), ha illustrato il provvedimento, composto di 127 articoli, che introduce misure volte a fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione della Covid-19, sia attraverso il potenziamento della dotazione di personale, strumenti e mezzi del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze di polizia, sia attraverso il sostegno finanziario ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Le risorse impiegate sono in gran parte reperite mediante l'emissione di titoli di Stato - per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 - autorizzata con lo scostamento approvato lo scorso 5 marzo dalle Camere.

Tra le misure principali per il settore sanitario: l'articolo 1 prevede un incremento di 250 milioni di euro per il 2020 per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica e un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020. L'articolo 2 autorizza il Ministro ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato. L'articolo 3 riguarda il potenziamento delle reti di assistenza territoriale, l'articolo 4 consente alle regioni ed alle province autonome di attivare aree sanitarie anche temporanee. L'articolo 5 autorizza il Commissario straordinario, che si avvale di INVITALIA, a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale. L'articolo 6 autorizza il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici, nonché il Prefetto a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere e di altri immobili idonei ad ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. L'articolo 11 incrementa di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) per il reclutamento di personale. L'articolo 12 dispone che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari. Analoga previsione riguarda il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato. L'articolo 18 dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. Tra le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, l'articolo 19 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario. L'articolo 20 riconosce alle aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale. L'articolo 21 riconosce ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, riconosciuto per un periodo non superiore a nove settimane. L'articolo 22 consente alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni. Sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Gli articoli 23 e 25 riconoscono specifici congedi parentali e indennità, mentre l'articolo 24 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. Gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 38 riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020. Il beneficio può riguardare, a determinate condizioni: i liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione; i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali); i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali; gli operai agricoli a tempo determinato; i lavoratori dello spettacolo. L'articolo 40 sospende per due mesi le misure di condizionalità connesse al godimento di determinati strumenti di sostegno al reddito, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici. L'articolo 44 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. L'articolo 49 dispone un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla sua disciplina ordinaria. Per tale finalità, sono stanziati 1.500 milioni per l'anno 2020. L'articolo 51 consente ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono. L'articolo 52 amplia la possibilità per le imprese di assicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato). L'articolo 53 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico. L'articolo 54 estende, per nove mesi, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019. L'articolo 55 stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate. L'articolo 56 dispone misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, e in particolare una moratoria in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie, con esclusione delle esposizioni debitorie deteriorate. L'articolo 57 stabilisce che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80 per centodell'esposizione assunta: a tale scopo è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'articolo 58 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. L'articolo 60 proroga al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. L'articolo 72 istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy. L'articolo 89 istituisce due fondi volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di 130 milioni di euro. L'articolo 91 chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. L'articolo 92 contiene disposizioni volte a sostenere il settore marittimo. L'articolo 93 prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori. L'articolo 79 riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo e prevede misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico. Autorizza inoltre per Alitalia e Alitalia Cityliner S.p.A. la costituzione di una nuova società pubblica del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'articolo 94 dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà per il settore aereo. L'articolo 97 aumenta dal 10 al 20 per cento la quota a titolo di anticipazione finanziaria assegnata a valere sulle somme destinate a ciascun intervento ricompreso nei Piani Operativi e nei Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'articolo 98 introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari e dispone un ampliamento del tax credit per le edicole. L'articolo 78 aumenta dal 50 per cento al 70 per cento la percentuale relativa all'importo dei pagamenti diretti PAC per i quali può essere richiesto l'anticipo da parte degli imprenditori agricoli, istituisce un Fondo dotato di 100 milioni di euro per il 2020, destinati a coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari e per sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca, incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti. L'articolo 80 autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei "contratti di sviluppo". L'articolo 125 reca disposizioni di proroga in materia assicurativa e autorizza l'UNIONCAMERE e le camere di commercio, nell'anno in corso, a realizzare specifici interventi al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito. Tra le misure di carattere fiscale, l'articolo 37 sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico e i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. L'articolo 61 interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. L'articolo 62 sospende gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La disposizione riconosce inoltre la sospensione dei versamenti da autoliquidazione ai titolari di partita Iva di minori dimensioni nonché a tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti, e prevede il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro. Per i comuni della cosiddetta zona rossa restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020. L'articolo 63 prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L'articolo 64 concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L'articolo 65 concede agli esercenti attività d'impresa un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe. L'articolo 66 concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali. L'articolo 67 sospende temporaneamente alcune attività svolte dall'amministrazione finanziaria, in particolare i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso. Inoltre, in deroga alla disciplina dello Statuto del contribuente, sono prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. L'articolo 68 sospende i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. La norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari. Viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione. Tra le misure riguardanti l'istruzione e la ricerca, l'articolo 120 incrementa, per l'anno 2020, le risorse del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. Inoltre, si autorizzano le scuole del primo ciclo a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. L'articolo 121 prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria. L'articolo 100 istituisce un Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed enti di ricerca. L'articolo 101 reca disposizioni finalizzate a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche. L'articolo prevede, inoltre, il differimento di vari termini relativi ai procedimenti per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale per le tornate 2018-2020 e 2020-2022, in deroga alla disciplina generale vigente. L'articolo 102 reca una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Tra le misure che riguardano la pubblica amministrazione, l'articolo 34 sospende i termini relativi a prestazioni erogate da INPS ed INAIL. L'articolo 48 stabilisce la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dei centri diurni per persone non autosufficienti. L'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni. L'articolo 74 autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria. Inoltre, sono stanziate risorse per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione personale, nonché per l'acquisto di prodotti per il lavoro agile. L'articolo 75 autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L'articolo 77 autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali. Gli articoli 83, 84 e 85 dettano disposizioni per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, in materia di giustizia amministrativa e contabile. L'articolo 86 autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti. L'articolo 87 stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili. L'articolo 103 prevede la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. In secondo luogo, la disposizione estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. L'articolo 104 proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020. L'articolo 107 reca disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali (adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio di organismi pubblici e di enti territoriali, bilancio di previsione degli enti locali, determinazione della Tari). L'articolo 109 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti. L'articolo 111 dispone la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni ordinarie e che i relativi risparmi siano destinati al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica. L'articolo 112 dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti. Il risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19. L'articolo 113 proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di una serie di adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti. L'articolo 114 istituisce un fondo, pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali. Per l'altro, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale. L'articolo 123 prevede, fino al 30 giugno 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

Nella discussione generale sono intervenuti i sen. Romeo, Augussori, Rufa, Antonella Faggi, Tiziana Nisini, Barbaro, Briziarelli (L-SP); Damiani, Fiammetta Modena, Dal Mas, Paola Binetti, Quagliarello, Mallegni, Moles, Cangini, Gasparri, Pichetto Fratin (FI); Crucioli, Rosa Abate, Michela Montevecchi, Mollame, Patty L'Abbate, Rossella Accoto (M5S); Taricco, Laus, Paola Boldrini, Valeria Valente, Mirabelli, Stefano (PD); Paragone, Richetti, Martelli (Misto); Daniela Sbrollini, Nencini, Gelsomina Vono, Comincini (IV-PSI); De Bertoldi, Urso, Daniela Garnero Santanché (FdI). La sen. Bonino ha preannunciato l'astensione sul provvedimento, invitando il Governo ad accettare la proposta del Mes.

Secondo la Lega Nord la crisi avrebbe dovuto essere affrontata stanziando immediatamente 100 miliardi attraverso l'emissione di buoni del tesoro a lunga scadenza riservati a investitori italiani, con adeguate agevolazioni fiscali. Un Governo debole e privo di visione ha invece delegato al comitato tecnico scientifico le decisioni in materia sanitaria, e alle autorità europee le decisioni in campo economico. Sul piano del metodo il Governo non ha condiviso le misure ma si è limitato a informare le opposizioni; sul piano del merito il decreto lascia scoperto il lavoro autonomo e costringe le imprese a indebitarsi; il Gruppo ha presentato emendamenti per raddoppiare l'indennità dei lavoratori autonomi, estendere gli ammortizzatori sociali, garantire risorse agli enti locali, introdurre voucher per il turismo e l'agricoltura, istituire zone economiche speciali nelle aree più colpite, fronteggiare l'emergenza abitativa, estendere la garanzia statale ai mutui contratti dalle famiglie, prevedere un piano di investimenti e deroghe al codice degli appalti. Forza Italia avrebbe voluto sostenere il provvedimento, ma il Governo ha deciso di procedere da solo, ha alimentato false speranze dei cittadini, che non hanno ancora ricevuto alcun sostegno, ha respinto tutte le proposte del Gruppo: aumento di stipendi degli operatori sanitari, reintroduzione dei voucher, cedolare secca per gli immobili commerciali, semplificazione delle procedure burocratiche e degli adempimenti fiscali, misure per gli studenti fuori sede. Anche Fratelli d'Italia avrebbe voluto votare il provvedimento, nella consapevolezza che il Paese ha bisogno di unità, ma il Governo ha respinto tutte le proposte, tra cui la moratoria dei debiti deteriorati e i voucher per l'agricoltura; il Gruppo insiste comunque per un protagonismo nazionale capace di affrontare la crisi e apprezza l'estensione del golden power per scongiurare la colonizzazione predatoria, europea ed extraeuropea. Il sen. Crucioli (M5S) ha chiesto al Presidente del Consiglio di relazionare con la massima trasparenza sulle trattative europee in corso e di rispettare le prerogative parlamentari adottando decreti-legge, in luogo di decreti presidenziali, per disciplinare misure restrittive delle libertà personali. Ha rilevato che l'Unione europea è di fronte a un bivio: deve dimostrare di essere una comunità di Stati solidali e non un meccanismo di garanzia dei crediti dei ceti dominanti dei Paesi più ricchi. Il sen. Nencini (IV-PSI) ha rilevato che l'epidemia mette in crisi i pilastri dell'Occidente e l'idea di un progresso illimitato, espone al rischio di tensioni sociali e tentazioni autoritarie, rivela l'assenza dell'Europa; la situazione richiede una visione ampia, un maggiore intervento dello Stato, leader capaci di collaborare con le migliori intelligenze. Il sen. Mirabelli (PD) ha ricordato alcuni ordini del giorno approvati in Commissione sul tema dell'emergenza abitativa. Il sen. Martelli (Misto) ha osservato che il decreto tiene è modellato sulla grande impresa e sul lavoro dipendente pubblico, ignorando il tessuto produttivo del Paese e l'evoluzione dei consumi interni; i 25 miliardi stanziati non sono sufficienti nemmeno a garantire le entrate tributarie: l'unico modo per affrontare la crisi è recuperare sovranità monetaria e immettere liquidità a fondo perduto.

In replica il relatore ha ricordato che il Cura Italia, che incorpora diversi decreti, è solo il primo intervento per affrontare l'emergenza. Il Sottosegretario di Stato all'economia Misiani ha sottolineato che la pandemia ha colto impreparati tutti i Paesi occidentali e l'Italia, che pure ha una struttura articolata in diversi livelli territoriali, ha aperto una via. Il decreto Cura Italia, che ha esteso gli ammortizzatori sociali a tutto il mondo del lavoro, è una prima risposta; alcune misure importanti per la sopravvivenza del sistema produttivo sono contenute nel decreto liquidità, varato pochi giorni fa; ulteriori misure per la continuità del reddito confluiranno nel decreto che sarà emanato dopo Pasqua. Al di là del numero di emendamenti e ordini del giorno accolti, c'è stato un dibattito politico serio e le proposte delle opposizioni sono state considerate. Sulla trattiva in corso a Bruxelles, il problema non sono le istituzioni europee (si pensi all'operato della BCE), ma gli Stati che hanno una diversa sensibilità e ragionano secondo vecchi schemi.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario fino al 16 aprile: poiché il Governo ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul decreto Cura Italia domani, è stata organizzata la discussione: la chiama è prevista alle ore 12,40. Il 16 aprile sono previste due informative su iniziative di competenza in relazione all'emergenza Coronavirus: la prima alle ore 9,30 del Ministro delle politiche agricole, la seconda alle ore 12,30 del Ministro del lavoro.

(La seduta è terminata alle ore 19:17 )



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