Il Regolamento del Senato

Capo V

Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico e del Comitato per la legislazione

Articolo 19 (1)

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il requisito dell’appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall’incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.

2. [Abrogato]

3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.

4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell’apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

5. Spetta inoltre alla Giunta l’esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria per l’autorizzazione a procedere per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (2).

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 7 giugno 1989, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

(2) Regolamento approvato dal Senato il 23 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1992, n. 25).

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