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LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
Testo in vigore dal:  21-6-2022
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Componenti e sede del Consiglio)


Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da
((venti))
componenti eletti dai magistrati ordinari e da
((dieci))
componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.
((All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.))

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.