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Disciplinare per l'uso del marchio del Senato della Repubblica

Deliberazione del Consiglio di Presidenza

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2009

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Considerato che il Senato è proprietario di un marchio,depositato all'Ufficio brevetti e marchi di Roma il 29 aprile 2005 (n. RM2005 C002232);

Ravvisata l'esigenza di una disciplina che ne regoli l'utilizzo, al fine di tutelarne il valore istituzionale ed emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento dell'Istituzione;

Visto l'art. 12 del Regolamento del Senato;

Delibera:

È approvato il testo, allegato alla presente deliberazione, del «Disciplinare per l'uso del marchio del Senato della Repubblica».

Art. 1.
Titolarità

1. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del marchio sono di proprietà esclusiva del Senato della Repubblica.

2. Il marchio è stato depositato all'Ufficio brevetti e marchi di Roma il 29 aprile 2005, n. RM 2005 C002232.

3. Il Senato della Repubblica tutela il proprio marchio da contraffazioni e da alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.

Art. 2.
Descrizione del marchio

1. La rappresentazione del marchio con la descrizione e i principali dati tecnici sono contenuti nel documento «Manuale d'identità visiva» (allegato n. 1), facente parte integrante del presente disciplinare.

Art. 3.
Utilizzo del marchio all'interno dell'Amministrazione

1. I Servizi e gli Uffici dell'Amministrazione sono tenuti ad utilizzare il marchio dell'Istituzione su tutti i supporti di « corporate image » (carte da lettere, modulistica e stampati vari, pubblicazioni, segnaletica, esposizioni, oggettistica varia e tutto ciò che costituisce l'identità visiva dell'Istituzione) siano essi prodotti internamente o da fornitori esterni.

2. I Servizi e gli Uffici dell'Amministrazione, nell'ambito dei settori di propria competenza, autorizzano e revocano l'uso del marchio dell'Istituzione da parte dei fornitori esterni assicurandone il corretto utilizzo.

3. Salvo autorizzazione ad altro titolo (eventi realizzati in collaborazione con il Senato o che abbiano ricevuto il patrocinio del Senato), i singoli Senatori e i Gruppi parlamentari possono utilizzare il marchio dell'Istituzione nella versione normale (e non a secco). I singoli Senatori e i Gruppi parlamentari che utilizzano il marchio del Senato sono tenuti a rispettare le regole di impiego indicate nel Manuale d'identità visiva e a non associare l'identità dell'Istituzione, che promana dall'uso stesso del marchio, a messaggi non confacenti all'immagine del Senato.

Art. 4.
Utilizzo del marchio da parte di soggetti esterni

1. L'utilizzo del marchio da parte di soggetti esterni non è ammesso.

2. In caso di concessione ad un soggetto, pubblico o privato, di sostegno morale (patrocinio), o finanziario (contributi, convenzioni, borse di studio, finanziamenti) o dell'utilizzo di sale dei palazzi del Senato, il Presidente del Senato può autorizzare, su richiesta, l'uso del marchio dell'istituzione per il tramite degli uffici competenti.

3. Il soggetto autorizzato all'uso del marchio è tenuto a darne adeguata visibilità sui propri materiali promozionali, riproducendolo secondo le modalità indicate nel Manuale d'identità visiva del Senato.

4. L'utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all'iniziativa specifica e solo per il periodo richiesto.

5. L'autorizzazione non viene concessa per fini commerciali, non conferisce alcun diritto d'esclusiva né permette l'appropriazione di marchio similare.

6. Dal momento del ricevimento dell'autorizzazione all'uso, il soggetto esterno può iniziare ad utilizzare il marchio, previa presentazione delle bozze degli stampati all'Ufficio competente che, verificata la correttezza della riproduzione, rilascia il «visto si stampi».

7. La riproduzione o l'utilizzo del marchio secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente disciplinare comportano la revoca, con effetto immediato, dell'utilizzo del marchio.

8. Qualunque altra richiesta a diverso titolo di utilizzo del marchio del Senato da parte di soggetti esterni dovrà essere inoltrata al Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale - Ufficio comunicazione istituzionale e sarà valutata solo se rispondente a criteri di valorizzazione dell'immagine dell'Istituzione, adottati dall'Ufficio competente.

Art. 5.
Utilizzo del marchio in Internet

1. Il link da parte di altri siti al sito del Senato è possibile utilizzando esclusivamente la denominazione SENATO DELLA REPUBBLICA oppure, se lo spazio a disposizione non lo consente, SENATO, purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, contrari alla legge e/o a regolamenti.

2. È vietato l'inserimento di pagine del sito del Senato all'interno della struttura del sito ospitante (c.d. «framing» ) .

3. L'utilizzo del marchio del Senato come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere espressamente autorizzato secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 8, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano amministrazioni pubbliche.

4. Nella riproduzione del marchio deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

5. In ogni caso la presenza del marchio non rende responsabile il Senato dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.

6. Il Senato si riserva di modificare il proprio sito in qualsiasi momento ed a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.

Art. 6.
Responsabilità conseguenti all'utilizzo del marchio

Eventuali responsabilità di natura civile, penale o fiscale per l'utilizzo del marchio sono esclusivamente a carico del soggetto esterno, il quale terrà manlevato il Senato della Repubblica da ogni responsabilità.

Art. 7.
Vigilanza sull'uso del marchio
 

1. La vigilanza generale sul corretto uso del marchio viene esercitata dal Segretario generale del Senato, per il tramite del Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale - Ufficio comunicazione istituzionale, che assiste i Servizi e gli Uffi ci competenti nel merito.

2. Le strutture del Senato competenti per materia possono:

- richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull'utilizzo del marchio;

- eseguire controlli, direttamente tramite funzionari dell'Amministrazione o a mezzo terzi, per accertare la corretta utilizzazione del marchio;

- assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione.

Su indicazione del Segretario generale, l'Ufficio per gli affari legali intraprende le azioni giudiziarie opportune per inibire, ove necessario, l'utilizzo e la riproduzione del marchio, e per l'eventuale risarcimento dei danni per usi scorretti o non autorizzati.