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Il Regolamento del Senato

Capo XVIII

Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali

Articolo 144-bis (1)

Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

1. Il disegno di legge europea, di delegazione europea e le relazioni annuali sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea sono assegnati, per l’esame generale in sede referente, alla 4ª Commissione e, per l’esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all’assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l’approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 4ª Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti delle relazioni annuali sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l’approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 4ª Commissione può in ogni caso procedere nell’esame dei disegni di legge e delle relazioni.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 4ª Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l’esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l’Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l’esame della relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, predisponendo una relazione generale per l’Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall’articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all’oggetto proprio della legge europea e di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all’Assemblea.

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 4ª Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall’Assemblea.

6. La discussione generale del disegno di legge europea e di delegazione europea può avere luogo congiuntamente con la discussione delle relazioni annuali sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulle relazioni annuali, ai sensi dell’articolo 105. La discussione dei disegni di legge europea e di delegazione europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell’articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge europea e di delegazione europea, l’Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003 e modificato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.