Articolo 130 (1)
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.
Il disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5a Commissione permanente. Alla relazione che la 5a Commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre Commissioni.
(1) Articolo modificato dal Senato l'8 novembre 1979.