Articolo 57
Pubblicità delle sedute.
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.