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Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo XV

Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico ed amministrativo

Articolo 132

Decreti registrati con riserva.

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le Commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.