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Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo VII

Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Articolo 53 (1)

Programma dei lavori.

1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.

2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.

4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988, il 3 marzo 1993, il 24 febbraio 1999 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.