La Costituzione
Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni
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Elenco Completo
Articolo 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.