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La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo IV

La Magistratura

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107].