Logo del Senato della Repubblica Italiana

La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica รจ eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [cfr. art. 63 c.2] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [cfr. art. 83 c.2], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [cfr. art. 61 c.1]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.