Articolo 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [cfr. art. 63 c.2] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [cfr. art. 83 c.2], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [cfr. art. 61 c.1]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.