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La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Il Parlamento

Sezione II

La formazione delle leggi

Articolo 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [cfr. art. 72 c. 4] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.