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La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Il Parlamento

Sezione II

La formazione delle leggi

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [cfr. art. 87 c.2] chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.