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La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Il Parlamento

Sezione II

La formazione delle leggi

Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione[cfr. artt. 74, 87 c. 5, 138 c. 2 ].

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza [cfr. art. 72 c. 2], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.