Articolo 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [cfr. art. 88].
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [cfr. art. 88].
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.